clicca qui per la versione in pdf
Mestrino, 17 agosto 2015
Egr. Sig. Ass. Competente
Egr.
Sig. Segretario Comunale
Egr. Sig.
Presidente Del Consiglio
INTERROGAZIONE 29
CENSIMENTO
ALBERI MONUMENTALI
PREMESSO CHE
-
Il M5S ascolta i cittadini e se ne fa portavoce;
-
l’art. 7 (Disposizioni
per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle
alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale,
storico e culturale) della legge n. 10/2013 prevede che:
1. Agli effetti della
presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della
Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: a) l'albero ad alto fusto
isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque
ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come
rari esempi di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di
particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale,
storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli
alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di
importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti
botanici e residenze storiche private.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'.
3. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la
definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei
dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi
comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale
dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta,
previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei
poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
4. Salvo che il fatto
costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000
a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e
dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro
specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del
Corpo forestale dello Stato.
5. Per l'attuazione
del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
-
Secondo le informazioni segnalateci da cittadini
l’elenco comunale degli alberi monumentali andava stilato entro il 31 luglio
2015
CHIEDIAMO
-
Se il comune di
Mestrino e chi di competenza nell’amministrazione dello stesso ha ottemperato a
questo obbligo di legge.
Chiediamo che alla presente interrogazione venga data
risposta scritta entro i termini previsti dalla normativa vigente.
MOVIMENTO CINQUE STELLE -
MESTRINO
Il Portavoce e Consigliere
comunale
FLAVIO
PINTON